Art. 193
196 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nei traini a catene o a funi continue è vietato a chiunque prendere posto sui vagonetti.
Nei trasporti con locomotive gli eventuali addetti all'accompagnamento possono prendere posto su vagonetti purchè questi siano appositamente attrezzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-193