Art. 193

Art. 193

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In vigore dal 1 gen 1960
Nei traini a catene o a funi continue è vietato a chiunque prendere posto sui vagonetti. Nei trasporti con locomotive gli eventuali addetti all'accompagnamento possono prendere posto su vagonetti purchè questi siano appositamente attrezzati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-193