Art. 189

Art. 189

193 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le vie percorse da convogli a trazione meccanica con velocità superiore a 2,5 m/sec devono essere corredate con sistemi di segnali ottici all'entrata, all'uscita, ai posti di manovra, di diramazione e agli incroci. La direzione stabilisce con proprio ordine di servizio le modalità di circolazione del personale in rapporto al sistema di segnalazione adottato. Le difficoltà di transito lungo la linea, come lavori in corso e simili, devono essere segnalate con mezzi luminosi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-189