Art. 188

Art. 188

192 / 697
In vigore dal 24 giu 1984
I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono: a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili; b) essere rivestiti con materiali incombustibili; c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno; d) essere muniti di recipienti metallici destinati alla conservazione dei residui grassi e degli olii di rifiuto che devono essere evacuati giornalmente; e) essere provvisti all'interno ed all'esterno, nei dintorni immediati della stazione, di estintori in numero e potenzialità adeguata e di altri materiali e mezzi idonei per l'estinzione di un incendio; f) avere le gallerie di accesso armate con materiale incombustibile per almeno 10 m a monte ed a valle della stazione; g) essere provvisti di un impianto fisso di illuminazione di tipo stagno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-188