Art. 188
192 / 697In vigore dal 24 giu 1984
I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:
a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;
b) essere rivestiti con materiali incombustibili;
c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente.
Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;
d) essere muniti di recipienti metallici destinati alla conservazione dei residui grassi e degli olii di rifiuto che devono essere evacuati giornalmente;
e) essere provvisti all'interno ed all'esterno, nei dintorni immediati della stazione, di estintori in numero e potenzialità adeguata e di altri materiali e mezzi idonei per l'estinzione di un incendio;
f) avere le gallerie di accesso armate con materiale incombustibile per almeno 10 m a monte ed a valle della stazione;
g) essere provvisti di un impianto fisso di illuminazione di tipo stagno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-188