Art. 180

Art. 180

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In vigore dal 1 gen 1960
Le locomotive devono essere dotate di un sistema frenate da sottoporre a revisione ogni due mesi. Se i vagonetti sono muniti di freni e serviti da idoneo personale, si può ridurre in proporzione la potenza frenante della locomotiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-180