Art. 180
184 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Le locomotive devono essere dotate di un sistema frenate da sottoporre a revisione ogni due mesi.
Se i vagonetti sono muniti di freni e serviti da idoneo personale, si può ridurre in proporzione la potenza frenante della locomotiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-180