Art. 177

Art. 177

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In vigore dal 1 gen 1960
L'agganciamento e il distacco devono effettuarsi solo quando i vagonetti sono fermi e i quadrupedi distaccati. I vagonetti fermi su vie inclinate devono essere bloccati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-177