Art. 172

Art. 172

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In vigore dal 1 gen 1960
Il disarmo nei lavori a franamento di tetto deve essere fatto da operai esperti e con apparecchi idonei alla trazione dei legnami manovrati da opportuna distanza. È proibito l'accesso alla zona disarmata. L'ulteriore raccolta di materiale utile può farsi soltanto a distanza di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-172