Art. 170

Art. 170

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In vigore dal 1 gen 1960
Quando nelle coltivazioni per vuoti si lasciano in posto pilastri, questi devono avere dimensioni adeguate ad assicurare la stabilità allo schiacciamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-170