Art. 167

Art. 167

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In vigore dal 1 gen 1960
Dopo ogni volata di mine l'operaio di ciò incaricato deve verificare il fronte, le pareti e la volta dello scavo. Qualora noti alcunchè di anormale deve avvertire il sorvegliante il quale indica le misure cautelative da seguire. Il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di improvviso distacco devono essere eseguiti prima di qualsiasi altro lavoro e impiegando utensili adatti e di adeguata lunghezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-167