Art. 163

Art. 163

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In vigore dal 1 gen 1960
Il materiale da adoperarsi nei cantieri non deve ingombrare le vie sotterranee nè costituire pericoli per le persone. È vietato l'accumulo in sotterraneo del materiale abbattuto qualora ciò costituisca pericolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-163