Art. 162

Art. 162

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In vigore dal 1 gen 1960
Nelle lavorazioni sotterranee delle miniere e delle cave il materiale occorrente per l'armatura deve trovarsi in quantità sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego. È vietato usare per le armature legname impregnato di sostanze incendiabili o nocive alla salute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-162