Art. 156

Art. 156

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In vigore dal 1 gen 1960
Quando in un pozzo si debba procedere a riparazioni o ad altri lavori che richiedono la costruzione di una impalcatura di servizio, si deve installare più in basso un impalcato di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-156