Art. 149

Art. 149

154 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
L'armatura e il rivestimento dei pozzi in esercizio debbono essere sottoposti a verifica almeno ogni mese da parte di personale appositamente incaricato. Nei pozzi dove ha luogo la circolazione del personale, la verifica è fatta almeno ogni quindici giorni ed i risultati devono essere registrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-149