Art. 146

Art. 146

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In vigore dal 1 gen 1960
Le vie sotterranee i cantieri ove i lavori sono sospesi o abbandonati devono essere sbarrati e muniti di cartello che indichi il divieto di accesso. L'ingresso è consentito soltanto al personale autorizzato dal direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-146