Art. 143

Art. 143

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In vigore dal 1 gen 1960
Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere munite di porte o cancelli. Quelle delle vie adibite alla, circolazione del personale o ai trasporti debbono tenersi chiuse quando non vi sia personale Del sotterraneo; le altre debbono restare costantemente chiuse, ma in modo da potersi aprire dall'interno verso lo esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-143