Art. 135

Art. 135

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In vigore dal 1 gen 1960
Il peso della "carica" nella lizzatura a mano con tre funi non deve essere superiore al valore indicato nella tabella allegata al presente decreto, in funzione dei carichi di rottura delle funi e delle pendenze delle vie di lizza. I pesi massimi indicati si intendono per funi nuove e devono essere diminuiti, in relazione alla presuinibile usura delle funi, per ogni fune in tensione che sia stata impiegata per una percorrenza complessiva superiore ai dieci chilometri, del cinque per cento per ogni dieci chilometri di uso. Le funi devono essere poste fuori servizio quando risultino dai controlli che esse presentano un numero di fili rotti superiore al decimo del totale entro la. lunghezza, di due metri. Le pendenze sono misurate nel tratto più inclinato delle vie di lizza. Nel caso che la pendenza massima di una via di lizza differisca sensibilmente dalla media e sia limitata a brevissimi tratti (balze) è consentito per essi porre in funzione una quarta fune anziché limitare il peso della carica al valore previsto per la pendenza massima. L'aggiunta di una quarta fune consente di accrescere del 50 per cento i valori indicati nella tabella allegata al presente decreto. Le funi debbono consentire una flessibilità sufficiente per l'avvolgimento sui "pioli" pari a quella di una fune con formazione di 180 fili, 7 anime tessili ed una resistenza del filo elementare di 150 kg/mm².
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