Art. 125

Art. 125

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In vigore dal 1 gen 1960
Prima dello sparo delle mine debbono essere prese le precauzioni necessarie per la sicurezza degli operai e delle persone che si trovano nei luoghi circostanti. A mezzo di un primo segnale acustico ed attraverso appositi incaricati, prima che si proceda all'accensione delle mine, si devono avvertire gli operai e chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi o rifugiarsi in luoghi o dietro ripari predisposti. Il fuochino, trascorso il tempo sufficiente ai ricovero delle persone dà un altro segnale acustico e quindi procede all'accensione delle mine. I ripari non debbono essere abbandonati prima che sia dato il segnale di cessazione di pericolo. Ognuno dei segnali predetti deve avere una caratteristica prestabilita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-125