Art. 124

Art. 124

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In vigore dal 1 gen 1960
Lo sparo delle mine deve essere eseguito in modo da non determinare pericoli per le persone o danni alle cose. Quando i lavori siano prossimi ad abitazioni, strade ad intenso traffico o a terreni coltivati, devono essere adottate misure per impedire il lancio di materiali a distanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-124