Art. 122

Art. 122

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In vigore dal 1 gen 1960
Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi. Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano una verso l'altra pervenendo ad un diaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, lo ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-122