Art. 120

Art. 120

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In vigore dal 1 gen 1960
Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente. Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-120