Art. 119

Art. 119

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In vigore dal 1 gen 1960
È vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altri, mezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-119