Art. 118

Art. 118

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In vigore dal 1 gen 1960
La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili. Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario. L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-118