Art. 113
Titolo IV

Art. 113

606 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione. Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall'autorità giudiziaria. Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-113