Art. 111
Titolo IV

Art. 111

604 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le pubbliche Amministrazioni ed i privati che abbiano fondati motivi di ritenere che gli scavi in sotterraneo per estrazione di sostanze ininerali, ancorchè eseguiti nel rispetto delle distanze stabilite dal presente decreto, possano arrecare rilevante pregiudizio a luoghi ed opere diversi da quelli di cui all', possono chiedere che il prefetto prescriva le necessarie distanze. Il prefetto provvede con decreto sentiti il Distretto minerario e gli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-111