Art. 105
Titolo IV

Art. 105

598 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
L'autorizzazione è accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-105