Titolo IV
Art. 104
597 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerea o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
a) 10 m:
da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
b) 20 m:
da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua, senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
e) 50 m:
da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti,
acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-104