Art. 102

Art. 102

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In vigore dal 1 gen 1960
La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione della energia del giacimento e l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela del giacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con la esigenza economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-102