Art. 91 · Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei
Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni privateTitolo XII

Art. 91

Abrogato101 / 124

Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-91