Art. 27 · Cauzione e fondo iniziale
Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni privateSez. IV

Art. 27

Abrogato49 / 124

Cauzione e fondo iniziale

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-27