Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Sez. III
Art. 26
Abrogato48 / 124Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti
In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-26