Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Titolo XV
Art. 119
Abrogato119 / 124Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie
In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-119