Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tu. tela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto; Visto il voto 22 luglio 1958, n. 1377, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Reggio Emilia: Bagnolo in Piano, Baiso, Boretto, Brescello, Campagnola, Casina, Carpineti, Ciano d'Enza, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Poviglio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Toano e Vetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - TOGNI - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 32. - VILLA
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