Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 mar 1959
Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciali amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 101. - RELLEVA
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