Art. 11
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 11

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In vigore dal 1 apr 1959
Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovuta a causa di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-11