Art. 10
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 10

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In vigore dal 1 apr 1959
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', lettera a) e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione della indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza, ai pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2 dell'. Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-10