Art. 19
19 / 19In vigore dal 1 apr 1959
Il congedo ordinario agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonché ai conservatori in sottordine è concesso, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal capo dell'archivio che ne dà subito notizia al Ministero di grazia e giustizia.
La concessione di congedi straordinari, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 37, 38 e 41 del suddetto testo unico, compete al Ministro per la grazia e giustizia in base a motivato rapporto del capo dell'archivio.
Ai capi degli archivi notarili i congedi ordinari e straordinari sono dati dal Ministro per la grazia e giustizia.
Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annotano anche le assenze per altra causa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1958
GRONCHI
FANFANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-19