Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 1 giugno 1958, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 dell'8 luglio 1958, con il quale, nell'esercizio dei poteri delegati al Governo con la legge 27 dicembre 1956, n. 1443, è stato istituito nel comune di Cantù l'Ufficio di pretura con giurisdizione sui comuni di Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo e Mariano Comense; Ritenuto che nel determinare la circoscrizione territoriale dell'anzidetta Pretura non si tenne conto che con legge 13 marzo 1950, n. 113, era stato ricostituito il comune di Novedrate (già soppresso e aggregato a quello di Carimate), il quale avrebbe dovuto essere naturalmente compreso nella circoscrizione stessa; e che occorre pertanto rettificare in tal senso il provvedimento istitutivo del nuovo ufficio; Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1443; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . L' del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1958, n. 651, concernente la istituzione della Pretura nel comune di Cantù, è rettificato nel senso che nella circoscrizione territoriale di detta Pretura è compreso anche il comune di Novedrate.
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