Art. 99 · Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida
AllegatoTitolo VII

Art. 99

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Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida

In vigore dal 29 gen 1959
I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-99