Art. 98 · Patenti di guida rilasciate da Stati esteri
AllegatoTitolo VII

Art. 98

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Patenti di guida rilasciate da Stati esteri

In vigore dal 29 gen 1959
I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso. Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza sostenere lo esame di idoneità, la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-98