Allegato›Titolo VII
Art. 98
104 / 146Patenti di guida rilasciate da Stati esteri
In vigore dal 29 gen 1959
I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso.
Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza sostenere lo esame di idoneità, la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente.
Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-98