Art. 97 · Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
AllegatoTitolo VII

Art. 97

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Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

In vigore dal 29 gen 1959
Agli autoveicoli e motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-97