Allegato›Titolo VII
Art. 96
102 / 146Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero quando circolano in Italia debbono essere muniti della sigla distintiva dello Stato di origine.
La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia, qualora circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-96