Art. 89 · Revisione della patente di guida
AllegatoTitolo VI

Art. 89

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Revisione della patente di guida

In vigore dal 29 gen 1959
I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-89