Allegato›Titolo VI
Art. 88
94 / 146Durata e conferma della validità della patente di guida
In vigore dal 1 lug 1959
La patente di guida, ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutuati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni.
La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D è valida per cinque anni.
La validità della patente può essere confermata da ogni Prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell', comma primo, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso di cui all', quarto comma, la visita viene effettuata dalla Commissione di cui all', secondo comma.
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-88