Art. 87 · Validità della patente di guida
AllegatoTitolo VI

Art. 87

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Validità della patente di guida

In vigore dal 1 lug 1959
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico è valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C e D è valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F è valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati. La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici è valida anche per la guida di motoveicoli della categoria A ad uso privato. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente è valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria in servizio pubblico è munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicolo o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la patente è valida, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-87