Art. 83 · Esercitazioni di guida
AllegatoTitolo VI

Art. 83

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Esercitazioni di guida

In vigore dal 29 gen 1959
A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria A - ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli della categoria per la quale è stata chiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo. Le esercitazioni su veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati. L'autorizzazione è valida per tre mesi; per giustificati motivi può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall', comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.
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