Allegato›Titolo VI
Art. 81
87 / 146Requisiti fisici e psichici per la patente di guida
In vigore dal 1 lug 1959
Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con... sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro o da un medico militare o da un medico condottoe deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.
Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici.
Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell', quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche è effettuato da commissioni mediche provinciali.
Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e la conferma di validità delle medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli usi, nonché le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che non impediscono il rilascio ai mutilati o minorati fisici della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria F o delle categorie A e B ad uso privato, nonché la composizione delle Commissioni provinciali previste dal precedente comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-81