Art. 8 · Lavori e depositi sulle strade
AllegatoTitolo I

Art. 8

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Lavori e depositi sulle strade

In vigore dal 29 gen 1959
Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza; e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimità dei lavori o dei depositi. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-8