Allegato›Titolo VI
Art. 79
85 / 146Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali
In vigore dal 1 lug 1959
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc.;
d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc.
che trasportino altre persone oltre al conducente;
e) anni ventuno per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico.
Per guidare autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti a termini dell' ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni sessanta.
Chiunque affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1959, N. 207.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, prevista dall', che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm., ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino altre persone oltre al conducente, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D guida autobus, avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria E guida autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria B o C, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-79