Art. 77 · Possesso dei documenti necessari per la circolazione
AllegatoCapo VII

Art. 77

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Possesso dei documenti necessari per la circolazione

In vigore dal 29 gen 1959
Il conducente deve avere con sè il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e, qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con sè anche la relativa autorizzazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-77