Art. 74 · Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III
AllegatoCapo V

Art. 74

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Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III

In vigore dal 1 lug 1959
Le macchine agricole indicate nell', comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell', commi primo, terzo e quarto. Il certificato per macchina agricola è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell', comma primo. All'intestatario di un certificato per macchina agricola può essere rilasciato l'estratto previsto dall'. L'intestatario di un certificato per macchina agricola è tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall', all'Ispettorato della motorizzazione civile. Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli , autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli. Il certificato per macchine agricole è soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell', in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall', comma secondo. A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli . Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto è punito con le pene stabilite dagli .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-74