Allegato›Capo V
Art. 74
80 / 146Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III
In vigore dal 1 lug 1959
Le macchine agricole indicate nell', comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell', commi primo, terzo e quarto.
Il certificato per macchina agricola è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell', comma primo.
All'intestatario di un certificato per macchina agricola può essere rilasciato l'estratto previsto dall'.
L'intestatario di un certificato per macchina agricola è tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall', all'Ispettorato della motorizzazione civile.
Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli , autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli.
Il certificato per macchine agricole è soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell', in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall', comma secondo.
A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli .
Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto è punito con le pene stabilite dagli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-74