Art. 63 · Circolazione di prova
AllegatoCapo III

Art. 63

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Circolazione di prova

In vigore dal 1 lug 1959
Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori,... e rimorchi, nonché le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli però, debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente qualora ritenga che questi abbia necessità di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente. Le autorizzazioni hanno validità per l'anno in corso. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-63